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PNRR M4C1 - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica. Decreto 343 del 02/12/2021 di riparto risorse


L’art.5 del Decreto MIUR 343 del 02/12/2021 è interamente dedicato alla Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole.

Al fine di garantire la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente, le risorse pari ad € 500.000.000,00 sono ripartite su base regionale secondo i seguenti criteri, individuati nell’ambito dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica e delle banche dati in possesso del Ministero dell’istruzione, e pesi ponderali, come da allegato 6 al decreto:

  1. numero studenti delle scuole statali: 50%;
  2. numero edifici scolastici riferiti alla legge 11 gennaio 1996, n. 23: 50%.

Per l’attuazione della Missione 4, Componente 1 – Investimento 3.3, il 40% delle risorse di cui al comma 1 è destinato alle regioni del Mezzogiorno e il 30% è destinato alle province, ivi comprese quelle autonome, alle città metropolitane e agli enti di decentramento regionale per le scuole del secondo ciclo di istruzione.

Per consentire il raggiungimento dei target della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3, il Ministero dell’istruzione si riserva la possibilità di utilizzare anche quote di cofinanziamento nazionale.

L’individuazione degli interventi è effettuata dalle Regioni entro e non oltre il 22 febbraio 2022 nell’ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali, e/o di altra programmazione regionale redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel caso di mancato rispetto del suddetto termine, il Ministero dell’istruzione procede direttamente all’individuazione degli interventi, coerenti con le finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 ovvero in altre programmazioni disponibili, già redatte a seguito di procedure selettive e/o nella programmazione triennale regionale 2022-2024, ove già disponibile.

Gli edifici pubblici oggetto di sostituzione edilizia non devono aver ricevuto finanziamenti europei, nazionali o regionali per interventi di miglioramento e di adeguamento sismico o di efficientamento energetico negli ultimi 5 anni e tutti gli interventi oggetto di finanziamento devono rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do not significant harm”).

A conclusione delle procedure selettive, le graduatorie saranno trasmesse al Ministero, anche attraverso sistemi di cooperazione applicativa verso i sistemi regionali ARES 2.0, ove già sviluppati senza ulteriori oneri a carico del Ministero.

Per approfondire: scarica il testo del Decreto



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